Padana onlus
 

 

Informazioni

 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“GUARDIA NAZIONALE PADANA”onlus

via Cesare Correnti, 16 20025 Legnano (MI)
Tel.
0331/455350
fax
0331/590508

 

Statuto della GNP

ASSOCIAZIONE GUARDIA NAZIONALE PADANA onlus
 
CAPO I COSTITUZIONE E PRINCIPI
 

CAPO II SOCI

 

CAPO III DECADENZA DEI SOCI

 

CAPO IV GLI ORGANI ASSOCIATIVI

  L’ASSEMBLEA
  IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  IL REVISORE DEI CONTI
  IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
   
   

Allegato “A” del n. 125.552/14.918 di repertorio

 

 

CAPO I

 COSTITUZIONE E PRINCIPI

 

Art. 1

 

1. E’ costituita, con sede in Venezia, Campo San Cassian n. 1858 l’organizzazione di volontariato denominata “GUARDIA NAZIONALE PADANA”, di seguito nel presente statuto chiamata “l’organizzazione.”, che opera ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22.

In regione Lombardia l’organizzazione ha sede nel Comune di Legnano via Per Castellanza, 23. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia.

L’attività dell’organizzazione ricade nell’ambito del territorio della regione Lombardia.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine sociale alla vita dell’organizzazione. 

 Art. 2

1 . L’organizzazione ha durata illimitata, è aconfessionale e apartitica, non persegue alcun fine di lucro, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia comportanti l’elezione degli organi preposti all’organizzazione e controllo delle attività sociali, per cariche associative ricoperte a titolo esclusivamente gratuito e tendenti alla massima espressione dei principi ispiratori del volontariato propri dell’organizzazione. Tutte le attività sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 3

1. L’organizzazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi finalizzati a :

a) svolgere attività di volontariato;
b) svolgere attività e servizi socio-assistenziali a tutela degli interessi dei singoli cittadini e della collettività;
c) promuovere e divulgare la storia, le lingue e le tradizioni delle comunità padane;
d) promuovere e coordinare iniziative di responsabilizzazione civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza, anche prestando la propria assistenza ai cittadini al fine di garantire agli stessi la possibilità di partecipazione democratica a manifestazioni pubbliche, convegni e congressi organizzati da movimenti ed associazioni;
e) agevolare la partecipazione e l’aggregazione dei cittadini alla vita civile, sociale e culturale, contribuendo all’affermazione dei progetti di sviluppo civile e sociale della comunità padana attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f) cooperare con Enti, od Istituzioni pubbliche e private e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
g) Svolgere attività di protezione civile nelle forme e nei modi previsti dalla L. 24,2,1992, n.225 ed ai sensi del  D.P.R. 21.9.94, n. 613, in casi di calamità;

Art. 4

1. Per le finalità e gli scopi di cui all’articolo 3, l’organizzazione può organizzarsi in sezioni provinciali per il raggiungimento di particolari scopi, e cioè in:

a) organizzazioni di volontariato;
b) associazione per i servizi socio-assistenziali;
c) associazione culturale per la divulgazione della storia, delle lingue e delle tradizioni delle comunità padane;
d) associazione per la protezione civile.

Art. 5

L’organizzazione può aprire sezioni provinciali.

Le attività delle sezioni provinciali sono regolate dai principi del presente statuto.

Art. 6

1. L’organizzazione , pur fondando le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell’11.08.1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

 

 

CAPO II

SOCI

Art. 7

1 . Il numero dei soci è illimitato. Essi si suddividono in:

a) soci operativi, qualora prestino l’opera personale in modo gratuito e continuativo;
b) soci ordinarie sostenitori, qualora versino una quota annuale, senza obbligo di servizio ;
c) soci benemeriti.

Art. 8

1 . Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.;
2 . La domanda di ammissione del candidato, controfirmata da un Socio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, deve contenere l’indicazione di per quale delle categorie di soci intenda appartenere e deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimento penale.

Art. 9

1.  I diritti dei Soci sono costituiti dal :

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti nel presente Statuto ;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti ;
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto ;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito di programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Agli aderenti possono essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 10

1 . I doveri dei Soci sono costituiti dal :

a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi ;
b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
c) versare la quota sociale deliberata dall’assemblea;
d) svolgere le attività concordate.

La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualifica di aderente.

 

 

CAPO III

DECADENZA DEI SOCI

Art. 11

1 . La qualità di socio si perde :

a) per dimissioni volontarie ;
b) per morosità ;
c) per decadenza ;
d) per esclusione.

2 . Le dimissioni volontarie per comunicazione scritta, se non giustificate da provati motivi di urgenza, vanno presentate tre mesi prima della data richiesta di cessazione dello stato di socio, al fine di non danneggiare l’attività dell’organizzazione. Il Consiglio direttivo valuterà le dimissioni, deliberando in merito alla loro accettazione.

3 . Perdono la qualità di socio contribuente per morosità coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.

4 . Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’organizzazione.

Art. 12

1 . Il socio sottoposto ai provvedimenti, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

2 . Contro i provvedimenti di cui al precedente art. 10, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

3 . I provvedimenti di cui al precedente art. 10, lettere c) e d), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art. 13

1 . L’esercizio finanziario dell’organizzazione comincia il primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Le entrate dell’organizzazione sono costituite :

a) dalle quote degli aderenti ;
b) da contributi di privati ;
c) da donazioni e lasciti testamentari ;
d) da rimborsi derivanti da convenzioni ;
e) da contributi di Enti o Istituzioni pubbliche o private nazionale o internazionali, istituti di credito ;
f) da attività produttive costituenti entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della legge 11.08.1991, n. 266, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all’attuazione di progetti.

2 . Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno il Segretario affigge presso la Sede Sociale il resoconto finanziario completo riferito all’anno precedente.

Art. 14

1 . Il patrimonio dell’organizzazione è costituito :
a) da beni mobili ed immobili ;
b) da titoli pubblici e privati ;
c) da lasciti, legati e donazione, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

 

 

CAPO IV

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15

1 . Gli organi dell’organizzazione sono :

a) l’Assemblea dei soci ;
b) il Consiglio Direttivo ;
c) il Presidente ;
d) il revisore dei Conti ;
e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’organizzazione.

 

 

L’ASSEMBLEA

Art. 16

1 . L’Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2 . Si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di 6 mesi.

3. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4 . Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell’apposito “libro verbali” dell’Assemblea.

5 . Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; non sono ammesse deleghe per intervento in assemblea.

6 . Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.

Art. 17

1 . L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

2 . Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

3 . Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

4 . Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

5 . Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, prevale il voto del Presidente.

6 . Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, il più anziano di servizio per quanto riguarda i soci attivi e per anzianità di iscrizione all’organizzaione per quanto riguarda i soci contribuenti.

Art. 18

1 . I compiti dell’Assemblea sono :

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente ed approvare il bilancio preventivo ;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo ;
c) approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento ;
d) approvare le linee programmatiche dell’organizzazione ;
e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’organizzazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa ;
f) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all’organizzazione;
g) eleggere il revisore dei Conti ;
h) approvare le modifiche dello Statuto ;
i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione
.

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

1 . Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici soci. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute  e documentate. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

2 . Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente.

3 . Il Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente ed a due scrutatori del Consiglio stesso.

4 . L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale.

5 . Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito “libro verbali” del Consiglio Direttivo.

Art. 20

1 . I compiti del Consiglio Direttivo sono :

a) predisporre le proposte da presentare per gli adempimenti di cui al precedente art. 17 ;
b) eseguire i deliberati dell’assemblea ;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’organizzazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi ;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto ;
f ) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10 ;
g) assumere, in caso di necessità, il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e della legge 11.08.1991, n. 266 ;
h) assumersi tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell’organizzazione, salvo quelli attributi dal presente Statuto, all’Assemblea e al Presidente.

Art. 21

1 . Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

2 . Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22

1 . Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 23

1 . Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Art. 24

1 . Il Presidente, socio eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’organizzazione, cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, tutela gli interessi morale e materiali dell’organizzazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

2 . Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’organizzazione e riscuote, nell’interesse dell’Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

3 . Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 24 bis

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

 

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 25

1 . Il revisore dei Conti dura in carica due anni, è eletto fra i soci ed è rieleggibile.

Art. 26

1 . Il revisore dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’organizzazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.

 

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

1 . Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

2 . Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.

Art. 28

1 . Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.

2 . Dalle proprie riunioni il Collegio dei probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

3 . Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’organizzazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rimando alle norme del Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia.

 
 

 


 
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