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Allegato “A” del n. 125.552/14.918 di repertorio
CAPO
I
COSTITUZIONE E PRINCIPI
Art. 1
1. E’ costituita, con sede in Venezia, Campo San Cassian n. 1858 l’organizzazione di volontariato denominata “GUARDIA NAZIONALE PADANA”, di seguito nel presente statuto chiamata “l’organizzazione.”, che opera ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22.
In
regione Lombardia l’organizzazione ha sede nel Comune di
Legnano via Per Castellanza, 23. Il Consiglio Direttivo,
con propria deliberazione, può trasferire la sede
nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e
sezioni staccate anche in altre città della regione
Lombardia.
L’attività dell’organizzazione ricade nell’ambito
del territorio della regione Lombardia.
I
contenuti e la struttura dell’organizzazione sono
ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione
della compagine sociale alla vita dell’organizzazione.
Art.
2
1 .
L’organizzazione ha durata illimitata, è aconfessionale
e apartitica, non persegue alcun fine di lucro, fonda la
propria struttura associativa sui principi della
democrazia comportanti l’elezione degli organi preposti
all’organizzazione e controllo delle attività sociali,
per cariche associative ricoperte a titolo
esclusivamente gratuito e tendenti alla massima
espressione dei principi ispiratori del volontariato
propri dell’organizzazione. Tutte le attività sono
prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art. 3
1.
L’organizzazione informa il proprio impegno a scopi ed
obiettivi finalizzati a :
a) svolgere attività di
volontariato;
b) svolgere
attività e servizi socio-assistenziali a
tutela degli interessi dei singoli cittadini e della
collettività;
c) promuovere e divulgare la storia,
le lingue e le tradizioni delle comunità padane;
d)
promuovere e coordinare iniziative di responsabilizzazione
civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica
convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di
opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza, anche
prestando la propria assistenza ai cittadini al fine
di garantire agli stessi la possibilità di partecipazione
democratica a manifestazioni pubbliche, convegni e
congressi organizzati da movimenti ed associazioni;
e)
agevolare la partecipazione e l’aggregazione dei
cittadini alla vita civile, sociale e culturale,
contribuendo all’affermazione dei progetti di sviluppo
civile e sociale della comunità padana attraverso la
partecipazione attiva dei suoi soci;
f) cooperare
con Enti, od Istituzioni pubbliche e private e con
altre organizzazioni di volontariato, per il migliore
perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal
presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie,
esperienze e ruoli.
g) Svolgere attività di protezione
civile nelle forme e nei modi previsti dalla L. 24,2,1992,
n.225 ed ai sensi del D.P.R. 21.9.94, n. 613,
in casi di calamità;
Art. 4
1. Per
le finalità e gli scopi di cui all’articolo 3,
l’organizzazione può organizzarsi in sezioni provinciali
per il raggiungimento di particolari scopi, e cioè in:
a) organizzazioni di volontariato;
b) associazione
per i servizi socio-assistenziali;
c) associazione
culturale per la divulgazione della storia, delle lingue
e delle tradizioni delle comunità padane;
d) associazione
per la protezione civile.
Art. 5
L’organizzazione può aprire
sezioni provinciali.
Le
attività delle sezioni provinciali sono regolate dai
principi del presente statuto.
Art. 6
1. L’organizzazione , pur
fondando le proprie attività sull’impegno volontario
e gratuito dei propri aderenti, può assumere personale
dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi
e nei limiti fissati dalla Legge dell’11.08.1991 n.
266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento
oppure per qualificare o specializzare le attività da
essa svolte.
CAPO II
SOCI
Art. 7
1 . Il numero dei soci è illimitato. Essi si suddividono in:
a) soci operativi, qualora prestino l’opera personale in modo gratuito e continuativo;
b) soci ordinarie sostenitori, qualora versino una quota annuale, senza obbligo di servizio ;
c) soci benemeriti.
Art. 8
1 .
Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.;
2 .
La domanda di ammissione del candidato, controfirmata da
un Socio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, deve
contenere l’indicazione di per quale delle categorie di
soci intenda appartenere e deve essere corredata della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
con la quale dichiara di non aver riportato condanne
penali e di non essere sottoposto a procedimento penale.
Art. 9
1. I
diritti dei Soci sono costituiti dal :
a)
partecipare alla vita associativa nei modi previsti nel
presente Statuto ;
b)
eleggere le cariche sociali ed esservi eletti ;
c)
chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini
previsti dal presente Statuto ;
d)
formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito
di programmi dell’Associazione e in riferimento ai fini
dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
Agli
aderenti possono essere rimborsate le spese sostenute
per lo svolgimento delle attività statutarie.
Art. 10
1 . I
doveri dei Soci sono costituiti dal :
a)
rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati
degli organi associativi ;
b) non
compiere atti che danneggiano gli interessi e l’immagine
dell’Associazione;
c)
versare la quota sociale deliberata dall’assemblea;
d)
svolgere le attività concordate.
La quota
associativa a carico degli aderenti non ha carattere
patrimoniale, è annuale, non è trasferibile né restituibile
in caso di recesso, decesso o perdita della qualifica
di aderente.
CAPO III
DECADENZA DEI SOCI
Art. 11
1 . La
qualità di socio si perde :
a) per
dimissioni volontarie ;
b) per
morosità ;
c) per
decadenza ;
d) per
esclusione.
2 . Le
dimissioni volontarie per comunicazione scritta, se non
giustificate da provati motivi di urgenza, vanno
presentate tre mesi prima della data richiesta di
cessazione dello stato di socio, al fine di non danneggiare
l’attività dell’organizzazione. Il Consiglio
direttivo valuterà le dimissioni, deliberando in merito
alla loro accettazione.
3 .
Perdono la qualità di socio contribuente per morosità
coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea, non
hanno rinnovato la sottoscrizione della quota
associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.
4 .
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che,
per gravi inadempienze nei confronti del presente
Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro
rapporto con l’organizzazione.
Art. 12
1 . Il
socio sottoposto ai provvedimenti, deve essere
preventivamente informato ed invitato ad esporre le
proprie ragioni difensive.
2 .
Contro i provvedimenti di cui al precedente art. 10,
il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
3 . I
provvedimenti di cui al precedente art. 10, lettere c) e
d), sono esecutivi dal momento della notifica.
Art. 13
1 .
L’esercizio finanziario dell’organizzazione comincia il
primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ogni
anno. Le entrate dell’organizzazione sono costituite :
a) dalle
quote degli aderenti ;
b) da
contributi di privati ;
c) da
donazioni e lasciti testamentari ;
d) da
rimborsi derivanti da convenzioni ;
e) da
contributi di Enti o Istituzioni pubbliche o private
nazionale o internazionali, istituti di credito ;
f)
da attività produttive costituenti entrate che, a qualsiasi
titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della legge
11.08.1991, n. 266, pervengano all’Associazione per
essere impiegate nel perseguimento delle proprie
finalità o specificamente destinate all’attuazione
di progetti.
2 .
Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno il
Segretario affigge presso la Sede Sociale il resoconto
finanziario completo riferito all’anno precedente.
Art. 14
1 . Il
patrimonio dell’organizzazione è costituito :
a)
da beni mobili ed immobili ;
b) da
titoli pubblici e privati ;
c) da
lasciti, legati e donazione, purché accettati dal
Consiglio Direttivo.
CAPO IV
GLI ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 15
1 . Gli
organi dell’organizzazione sono :
a)
l’Assemblea dei soci ;
b) il
Consiglio Direttivo ;
c) il
Presidente ;
d) il
revisore dei Conti ;
e) il
Collegio dei Probiviri.
Le
cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nell’interesse
dell’organizzazione.
L’ASSEMBLEA
Art. 16
1 .
L’Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta
all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del
bilancio e per gli altri adempimenti di propria
competenza.
2 . Si
riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno
un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno
di 6 mesi.
3. Può
essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per
periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in
occasione di importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo e del volontariato. La convocazione
può avvenire anche per richiesta di almeno due
componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli
aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve
essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro
30 giorni dalla convocazione.
4 .
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a
cura del Segretario e sotto la responsabilità del
Presidente della stessa, un verbale da trascrivere
nell’apposito “libro verbali” dell’Assemblea.
5 . Le
riunioni dell’Assemblea sono valide in prima
convocazione quando è presente la metà più uno degli
aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti; non sono ammesse deleghe
per intervento in assemblea.
6 . Tra
la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un
intervallo di almeno un’ora.
Art. 17
1 .
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto
palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si
tratti di elezione alle cariche sociali o quando la
deliberazione riguarda le singole persone.
2 .
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono
la maggioranza relativa dei consensi.
3 . Nel
caso di modifiche allo Statuto sociale risultano
approvate le proposte che abbiano ottenuto la
maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla
riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4 .
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma
precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono
il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti,
qualunque ne sia il numero.
5 .
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte
ottengano la parità dei consensi, prevale il voto del
Presidente.
6 .
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più
candidati ottengano la parità dei consensi, risultano
eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, il
più anziano di servizio per quanto riguarda i soci
attivi e per anzianità di iscrizione all’organizzaione
per quanto riguarda i soci contribuenti.
Art. 18
1 . I
compiti dell’Assemblea sono :
a) approvare il bilancio
consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente ed approvare il bilancio
preventivo ;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo ;
c) approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento ;
d) approvare le linee programmatiche dell’organizzazione ;
e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento
dei servizi dell’organizzazione uniformandoli alla natura
partecipativa della stessa ;
f) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti
fra gli aderenti all’organizzazione;
g) eleggere il revisore dei Conti ;
h) approvare le modifiche dello Statuto ;
i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla
sua approvazione.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
1 . Il
Consiglio Direttivo è formato da tre a undici soci. Le
cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese
effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio
Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
2 . Il
Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo
ritiene opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono convocate dal Presidente.
3 . Il
Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta
quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei
consiglieri presenti. Tali votazioni sono controllate
dal Presidente ed a due scrutatori del Consiglio stesso.
4 .
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli
argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il
luogo della riunione, deve essere esposto nei locali
della sede sociale.
5 .
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto
un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità
del Presidente, da trascrivere in apposito “libro
verbali” del Consiglio Direttivo.
Art. 20
1 . I
compiti del Consiglio Direttivo sono :
a)
predisporre le proposte da presentare per gli
adempimenti di cui al precedente art. 17 ;
b)
eseguire i deliberati dell’assemblea ;
c)
adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell’organizzazione;
d)
stipulare contratti, convenzioni, accordi nel
perseguimento degli obiettivi associativi ;
e)
aderire ad organizzazioni locali di volontariato in
attuazione dei fini e degli obiettivi del presente
Statuto ;
f )
adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10 ;
g)
assumere, in caso di necessità, il personale dipendente
o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei
limiti del presente Statuto e della legge 11.08.1991,
n. 266 ;
h)
assumersi tutti gli altri poteri amministrativi e
direttivi dell’organizzazione, salvo quelli attributi
dal presente Statuto, all’Assemblea e al Presidente.
Art. 21
1 . Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad
esse partecipi la metà più uno dei componenti.
2 . Il
Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni
con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti
di votazioni riguardanti le singole persone o di
elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle
deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per
l’Assemblea dei soci. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Art. 22
1 . Il
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo
l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge, al proprio
interno, il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce
il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o
di impedimento.
Art. 23
1 .
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque
determinata, debba procedere alla sostituzione di uno
o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente
della graduatoria dei non eletti.
Art. 24
1 . Il
Presidente, socio eletto dal Consiglio Direttivo, ha
la legale rappresentanza dell’organizzazione, cura
l’esecuzione delle delibere dell’assemblea, tutela gli
interessi morale e materiali dell’organizzazione, può nominare
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
2 . Il
Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti
stipulati dall’organizzazione e riscuote, nell’interesse
dell’Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria
quietanza.
3 . Il
Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o
interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un
altro componente del Consiglio stesso.
In caso
di necessità e urgenza assume i provvedimenti di
competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 24 bis
Lo
scioglimento e quindi la liquidazione
dell’organizzazione può essere proposto dal Consiglio
Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci
convocata con specifico ordine del giorno. I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o
analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e
comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della
legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni,
utili e riserve agli aderenti.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 25
1 . Il
revisore dei Conti dura in carica due anni, è eletto fra
i soci ed è rieleggibile.
Art. 26
1 . Il
revisore dei Conti, almeno trimestralmente, verifica
la regolare tenuta delle scritture contabili e lo
stato di cassa dell’organizzazione. Verifica altresì il
bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 27
1 . Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni
e i suoi componenti, che possono essere scelti fra i
non soci, sono rieleggibili.
2 .
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte
dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo
interno il Presidente.
Art. 28
1 . Il
Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile,
delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i
provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi
del precedente art. 10.
Delibera
altresì sulle controversie fra soci e Consiglio
Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il
Consiglio stesso.
2 .
Dalle proprie riunioni il Collegio dei probiviri redige
un verbale da annotare su apposito libro.
3 . Le
decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate
agli interessati a cura del Presidente
dell’organizzazione.
Per
quanto non previsto dal presente statuto si fa rimando
alle norme del Codice Civile ed alla legislazione
vigente in materia. |